BANDO – Rettifica al bando “POR FESR 2014/2020 – Asse 3 – OS 8 Azione 8.1 – Sostegno all’innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative, della manifattura e del turismo


Rettifica all’Allegato 1 del bando approvato con DDPF n. 98/CEI del 15/11/2016

Paragrafo n. 3 “SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA”

Alla frase “Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di partecipazione al presente bando” viene aggiunto: “scegliendo di ricoprire il ruolo di partner o di capofila pena esclusione. Nel caso di presentazione di due domande, una in qualità di capofila e una di partner, la prima sarà esclusa mentre nel secondo caso sarà esclusa la partecipazione del partner e la domanda sarà ritenuta valida fermo restando i requisiti minimi di ammissibilità di cui al paragrafo 3.
La stessa procedura di esclusione sopra indicata si applica nel caso della presentazione da parte dello stesso soggetto di due domande in qualità di partner”.

Paragrafo n. 11 “SPESE NON AMMISSIBILI”

Punto h)  “acquisto di terreni, occupazione temporanea ed espropri” viene aggiunto: “ed acquisto di beni immobili e fabbricati”.

Punto s) “nel caso di imprese in forma associata, la fatturazione incrociata tra le imprese aderenti al R.T.I. o al contratto di rete” viene aggiunto: “o ai consorzi e società consortili”.

Paragrafo n. 19 “ACCETTAZIONE CONTRIBUTI E CONFERMA DI INIZIO ATTIVITA’”

Dopo la frase “Documentazione da allegare alla comunicazione di accettazione” viene aggiunto: “In caso di nuove assunzioni (laureati e personale tecnico altamente qualificato che si intende assumere) allegare anche una dichiarazione da parte dei diretti interessati rilasciata ai sensi del DPR n. 445/00 comprovante il possesso dei requisiti (titoli ed eventuale esperienza professionale si veda la descrizione del paragrafo 8 dell’allegato 4 del bando).”


Rettifica all’Allegato 2 del bando approvato con DDPF n. 98/CEI del 15/11/2016

Criteri di valutazione

Criterio 2.3 “Adeguatezza delle stime di redditività dell’investimento”
Viene integrato nel seguente modo:

Le previsioni di redditività non sono attendibili e/o i fatturati previsti non assicurano la copertura dei costi della normale gestione operativa e pertanto non si evidenzia una sufficiente redditività dell’iniziativa proposta

scarso da 0 a 4

I fatturati previsti sono attendibili e consentono la copertura dei costi della normale gestione operativa

buono da 5 a 8

I fatturati previsti sono attendibili e consentono la copertura dei costi della normale gestione operativa ed evidenziano la potenziale capacità restitutoria dell’investimento e margini più che sufficienti

eccellente da 9 a 10

Criterio 6.1 “Contratti con personale tecnico altamente qualificato”
Viene aggiunto:

“Contratti con personale tecnico altamente qualificato (personale con un diploma di istruzione terziaria e con un’esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato).

Per istruzione terziaria si intendono corsi di studio cui si può accedere dopo la conclusione di un corso di scuola secondaria di secondo grado. Può essere di tipo universitario (corsi di laurea e di diploma) o non universitario (corsi di formazione professionale post-diploma, alta formazione artistica e musicale eccetera).


Rettifica all’allegato 4 del bando approvato con DDPF n. 98/CEI del 15/11/2016

Punto 7 “Caratteristiche del progetto”

Nel caso di scelta del contributo alla strategia Adriatico ionico – descrivere in che modo il progetto vi contribuisce

Punto 8 “Risorse umane coinvolte e capitale umano che comporta maggiorazioni di punteggio nella realizzazione del progetto

Tipologia:

Numero di personale tecnico altamente qualificato che si intende assumere” viene aggiunto: (personale con un diploma di istruzione terziaria e con un’esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato. Per istruzione terziaria si intendono corsi di studio cui si può accedere dopo la conclusione di un corso di scuola secondaria di secondo grado. Può essere di tipo universitario (corsi di laurea e di diploma) o non universitario (corsi di formazione professionale post-diploma, alta formazione artistica e musicale eccetera)


Rettifica all’Allegato 10 del bando approvato con DDPF n. 98/CEI del 15/11/2016

Dopo la frase “Copia conforme all’originale dell'atto costitutivo della RETE-CONTRATTO/RTI/ATS redatto sulla base delle indicazioni previste dall’appendice H del bando (raggruppamento costituito successivamente alla presentazione della domanda di aiuto) (se pertinente);

viene aggiunto:

  • Dichiarazione “de minimis” di cu all’Allegato 18 (a titolo indicativo) aggiornata ove pertinente
  • Dichiarazione in caso di nuove assunzioni (laureati e personale tecnico altamente qualificato che si intende assumere) da parte dei diretti interessati rilasciata ai sensi del DPR n. 445/00 comprovante il possesso dei requisiti (titoli ed eventuale esperienza professionale si veda la descrizione del paragrafo 8 dell’allegato 4 del bando).

Rettifica all’ARTICOLO 11 – Spese non ammissibili del bando approvato con DDPF n. 98/CEI del 15/11/2016

Il punto K viene integrato nel modo seguente “le spese fatturate da soggetti in rapporti di collegamento o di controllo con l’impresa beneficiaria, l’associazione o la fondazione; le spese fatturate all’impresa/associazione/fondazione beneficiaria dal coniuge, da parenti o affini, entro il 3° grado, dal legale rappresentante o dai soci dell’impresa/associazione/fondazione stessa.

Al punto O il termine “delle imprese beneficiarie” è sostituito con “di tutti i soggetti beneficiari del bando”

Inoltre sono aggiunte le seguenti lettere

  1. costi sostenuti per viaggio, vitto e alloggio nel caso di cui fiere e workshop/eventi si tengano in una sede diversa da quella della impresa oggetto di finanziamento
  2. costi per utilizzo di mezzi di trasporto (pubblico e privato)
  3. spese per pubblicità sui mezzi di comunicazione/media di rilevanza significativa es. giornali, riviste, quotidiani e social media (campagne web in genere).
  4. spese per l’organizzazione di conferenze stampa
  5. spese per l’acquisto di telefoni cellulari.

Rettifica all’APPENDICE D del bando approvato con DDPF n. 98/CEI del 15/11/2016

Dopo la frase “….mansioni amministrative e contabili” è inserita la seguente frase:
Nel caso di soci lavoratori sono ammissibili le spese di personale purché questi abbiano un contratto a tempo determinato o indeterminato rendicontati con busta paga e modelli F24
I soci lavoratori, non possono presentare fattura o notula come previsto al paragrafo 11 lettera K.


Rettifica all’appendice F del bando approvato con DDPF n. 98/CEI del 15/11/2016

Al punto:

  • sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifico kit (ecc.) è aggiunta di seguito la frase:
    In caso di Reti i legali rappresentanti dei soggetti aderenti alla rete dovranno compilare delega di firma al legale rappresentante dell’impresa capofila (allegato procura). Sarà cura del capofila accertare che i soggetti siano in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Dopo la frase: “Ogni soggetto deve presentare un’unica domanda di ammissione alle agevolazioni”.  Viene aggiunto: “scegliendo di ricoprire il ruolo di partner o di capofila pena esclusione. Nel caso di presentazione di due domande, una in qualità di capofila e una di partner, la prima sarà esclusa mentre nel secondo caso sarà esclusa la partecipazione del partner e la domanda sarà ritenuta valida fermo restando i requisiti minimi di ammissibilità di cui al paragrafo 3.

La stessa procedura di esclusione sopra indicata si applica nel caso della presentazione da parte dello stesso soggetto di due domande in qualità di partner”.

Dopo l’Appendice L è inserita la seguente appendice:

APPENDICE L: DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 6 MAGGIO 2003 E DEL DECRETO MINISTERIALE 18 APRILE 2005.

Sono definite micro, piccole e medie imprese (p.m.i.) le imprese che presentano i requisiti dimensionali (numero degli occupati, valore del fatturato, totale di stato patrimoniale) e i caratteri di autonomia sotto indicati:

Categoria d'impresa

Numero di dipendenti

Fatturato (A.1 conto economico)

Totale di bilancio (attivo patrimoniale)

MICRO IMPRESA

< 10

= 2 Meuro

= 2 Meuro

PICCOLA IMPRESA

< 50

= 10 Meuro

= 10 Meuro

MEDIA IMPRESA

< 250

= 50 Meuro

= 43 Meuro

Si precisa che per tutte le categorie di imprese sopracitate (piccole e medie imprese, piccole imprese e microimprese), i due requisiti di cui alla precedente tabella sono cumulativi, nel senso che entrambi devono sussistere contemporaneamente.

Ai fini delle suddette definizioni:

  1. per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s’intende l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari;
  2. per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo patrimoniale;
  3. per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese:

il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto 1).

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

AUTONOMIA

Ai fini delle suddette definizioni le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato di seguito.

Sono considerate autonome le imprese che non sono associatecollegate.

1) Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo punto, tra le quali esiste la seguente relazione:
un’impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente:

  • società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
  • università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
  • investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
  • enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia associata, ai sensi del precedente punto, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell’attivo patrimoniale dell’impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell’impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa richiedente medesima.

Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all’impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell’impresa o dai conti consolidati nei quali l’impresa è ripresa tramite consolidamento.

2) Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

  • l’impresa in cui un’altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • l’impresa in cui un’altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • l’impresa su cui un’altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
  • le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia collegata, ai sensi del precedente punto, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell’impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati.

La verifica dell’esistenza di imprese associate e/o collegate all’impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci) a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

Ad eccezione dei casi riportati in precedenza, un’impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

L’impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell’impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l’impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l’inesistenza di imprese associate e/o collegate.

N.B.:
Per tutto quanto non è disposto nel presente allegato, si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 e al D.M. 18 aprile 2005.


Rettifica all’APPENDICE G del bando approvato con DDPF n. 98/CEI del 15/11/2016

Al punto:

  1. a carico degli altri soggetti partecipanti (partner di progetto)

è aggiunto il seguente punto:
Modello di procura speciale per la presentazione della domanda (NB. Apporre la firma olografa del legale rappresentante unitamente ad un documento di identità valido del soggetto che ha posto la firma olografa e firma digitale del rappresentante/procuratore/capo fila)

Alla frase:
"Qualora la costituzione formale del raggruppamento non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda, il costituendo raggruppamento di imprese deve allegare alla domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità,"

è aggiunta di seguito la frase
Modello di procura speciale per la presentazione della domanda da parte di ogni impresa partner a favore del capofila,

Alla frase:
"…,una dichiarazione di intenti alla costituzione del RTI/ATI/ATS/Rete-Contratto così come previsto all’appendice G del bando"

è aggiunta di seguito la frase:
",sottoscritta digitalmente dall’impresa capofila per nome e per conto di tutte le imprese partecipanti alla Rete."


Rettifica all’ALLEGATO 2 “Criteri di valutazione” del bando approvato con DDPF n. 98/CEI del 15/11/2016

Al criterio 3.2 – viene aggiunta la seguente nota:

"Per i soggetti singoli va indicata la capacità tecnica che il soggetto ha di stabilire relazioni tecnologiche/commerciali con altri soggetti a livello locale e internazionale specificando se già attivate o da attivarsi."

Al criterio 6: “Effetti trasversali” – Indicatore 6.3 “Valore aggiunto apportato rispetto alle contestuali iniziative di gestione del patrimonio attivate in ambito OT6”
è aggiunta di seguito la seguente nota:

Decisione della Commissione Europea C (2015) 926 del 12/02/2015
06 – Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
6c – Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale
Motivazione:
Le Marche sono una regione ad alta densità di beni culturali, con un patrimonio capillarmente diffuso nel territorio. Salvo poche eccezioni (grandi attrattori culturali come Urbino), gli introiti legati al comparto patrimonio non sono sufficienti a coprire i costi della manutenzione (insostenibili per gli Enti locali più piccoli) né tanto meno ad offrire servizi di qualità che possano attirare un pubblico maggiore. La scelta della P.6.c) consentirà di realizzare azioni di valorizzazione integrata del patrimonio, per accrescerne la visibilità, puntare ad economie di gestione e proporre nuovi servizi nei “contenitori” culturali. Contestualmente la priorità 6.c) permetterà di accrescere il posizionamento turistico della Regione proponendo nuovi prodotti coerenti con i trend della domanda (tra i quali un’attenzione alla vacanza sostenibile) e in grado di alleggerire la pressione sulle risorse ambientali eccessivamente sollecitate dal turismo balneare.


Rettifica all’ALLEGATO 16 del bando approvato con DDPF n. 98/CEI del 15/11/2016

Al punto B: “Onerosità della posizione finanziaria” al valore OF/F (valore troncato alla seconda cifra decimale) < 10%
viene sostituita con la seguente:
“Onerosità della posizione finanziaria” al valore OF/F (valore troncato alla seconda cifra decimale) < 8%